Statuto dell’Istituto dei Ciechi Opere riunite

Statuto dell’Istituto dei Ciechi Opere riunite

“I. Florio — F. ed A. Salamone”

 

Art. 1 Costituzione e sede

L’Istituto dei Ciechi “Opere riunite I. Florio — F. ed A. Salamone” (di seguito l’Istituto),

Ente pubblico di Istruzione, educazione ed assistenza per ciechi, sorto l’uno per iniziativa

popolare e per munificenza del Comm. Ignazio Florio fu Ignazio, l’altro per testamento del

22 Novembre 1892 della signorina Francesca Salamone in Notar Portera di Mistretta,

raggruppati in unico Ente morale con R. Decreto 29 ottobre 1898, dichiarato Istituto

d’Istruzione e di educazione, fermo restando le finalità di assistenza dell’Istituto

medesimo, per effetto del R. Decreto 27 Ottobre 1926 n. 2263, con sede in Palermo, via

Angiò n. 27, è retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e, da

ultimo, dall’art.34 della L.R.Siciliana n.9/2015 che ha conferito allo stesso Istituto le

funzioni in precedenza svolte dal disciolto Iridas.

 

Art. 2 Utenti

Sono da considerare utenti dell’Istituto:

-I soggetti minorati della vista di ambo i sessi, così come classificati dalla legge n.

138/2001, di tutte le fasce di età, dalla fase dell’infanzia a quella giovanile, dalla maturità

alla senescenza; i soggetti che associano alla minorazione visiva altre minorazioni;

-I sordi secondo la definizione di cui alla L. 381/70;

-I portatori di disabilità grave e complessa scaturente da gravi patologie o0 menomazioni

psichiche, neuropsichiatriche, fisiche e/o sensoriali.

Per ognuna di queste tipologie di soggetti l’Istituto promuove e/o attua servizi residenziali,

ambulatoriali o a distanza.

I servizi sono destinati con priorità agli utenti residenti nella Regione Siciliana ma possono

essere offerti anche ad utenti residenti nel territorio nazionale, nei paesi dell’Unione

Europea e del bacino del Mediterraneo.

 

Art. 3 Scopi e attività dell’Istituto

L’Istituto assume quali fondamentali finalità l’istruzione, l’assistenza, la riabilitazione,

l’educazione, l’integrazione sociale, la ricerca tiflologica e oftalmologica, la formazione

professionale dei propri utenti, anche con minorazioni aggiuntive.

Le attività che l’Istituto si propone di incrementare nel territorio per renderle fruibili al

maggior numero di utenti potenziali sono:

  1. a) l’organizzazione di forme di convitto e residenza temporanea per l’assistenza dei

minorati della vista e/o udito, o portatori di disabilità complessa, che frequentino scuole

pubbliche o private di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale, corsi

musicali, corsi universitari, ecc., nonché forme di convitto e residenza per minorati

sensoriali adulti e anziani di ambo i sessi;

  1. b) l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di servizi residenziali e territoriali

specializzati nell’assistenza, nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti con disabilità

complesse;

  1. c) la realizzazione di interventi per l’istruzione e l’educazione dei disabili sensoriali

anche attraverso l’istituzione, l’organizzazione e la gestione, d’intesa con le competenti

autorità scolastiche, di scuole di ogni ordine e grado, secondo la vigente normativa,

nonché l’organizzazione di attività di sostegno prescolastiche e postscolastiche e di

attività integrative specifiche, la promozione di iniziative di formazione professionale, di

attività culturali, sportive, ricreative, di uso del tempo libero, il sostegno agli studenti

universitari e postuniversitari con disabilità sensoriali mediante servizi di pensionato e di

aiuto mirato da realizzare anche mediante accordi e protocolli con enti di formazione

professionale accreditati e con le istituzioni che garantiscono il diritto allo studio sul

territorio della regione;

  1. d) la promozione di iniziative volte a favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei

minorati sensoriali anche attraverso l’attività del centro di consulenza e documentazione

tiflopedagogica, nonché attraverso la promozione di iniziative di ricerca scientifica e

tecnologica per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per la ricerca di

nuovi sbocchi professionali;

  1. e) l’organizzazione di interventi per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione

dei soggetti divenuti minorati sensoriali in età adulta nonché per la riabilitazione visiva dei

soggetti ipovedenti;

  1. f) la promozione e la gestione di attività di formazione e/o aggiornamento e di

specializzazione di personale ed operatori;

  1. g) la produzione di materiale didattico, tiflotecnico e bibliografico e la riproduzione di testi

in Braille, in large print o con sistemi e tecnologie multimediali, informatiche o altro;

  1. h) la promozione di attività di ricerca psicologica, tiflologica e sanitaria anche unitamente

ad altre strutture pubbliche e private;

  1. i) ogni altra iniziativa volta al progresso civile, culturale, sociale e professionale dei

disabili sensoriali.

Le attività ed i servizi di cui sopra saranno realizzati, nel rispetto della vigente normativa,

anche in regime di convenzione con strutture pubbliche e private.

In applicazione dell’art. 34 della L.R. 9/2015 sono trasferite a questo Istituto le funzioni

già svolte dall’Ente liquidato denominato “IRIDAS”.

 

Art. 4 Patrimonio dell’Istituto

Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso.

 

Art. 5 Entrate dell’Istituto

L’Istituto provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali attraverso:

– le rendite patrimoniali;

– le rette degli utenti erogate dalle Amministrazioni Provinciali, Comunali, dal

Servizio Sanitario Nazionale, o dagli stessi utenti;

– il contributo di funzionamento della Regione Siciliana, i finanziamenti e i

contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché di privati cittadini;

– le oblazioni, i lasciti, le donazioni e i legati in favore dell’Istituto;

– i proventi derivanti da iniziative di autofinanziamento gestite anche in

collaborazione con altri Enti o Associazioni.

L’istituto può partecipare a bandi di gara e/o beneficiare di finanziamenti per l’istruzione

provenienti da risorse regionali, statali o europee.

 

Art. 6 Organi dell’Istituto

Sono organi dell’Istituto:

  1. a) Il Consiglio di Amministrazione;
  2. b) Il Presidente.
  3. c) Il Collegio dei revisori dei conti

 

Art. 7 Consiglio di Amministrazione

7.1 Composizione e funzionamento. In applicazione del comma 3 dell’art. 34 della L.R.9/2015 il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assessore Regionale all’Istruzione

e Formazione professionale, ed è composto, da n. 2 rappresentanti della sezione

provinciale di Palermo dell’Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Onlus –

ATS quale sede territorialmente competente; n. 1 rappresentante del Consiglio regionale

siciliano dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus-ATS; n. 1 rappresentante

della Regione — Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale; n. 1

rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti e/o aventi causa.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il Presidente e il Vice

Presidente dell’Istituto.

Il Consiglio si insedia entro 15 giorni dalla nomina ed è presieduto, fino all’elezione del

Presidente, dal consigliere più anziano.

Le sedute ordinarie del Consiglio hanno luogo, abitualmente, una volta al mese e sempre

in doppia convocazione; il Consiglio può essere convocato anche in adunanza

straordinaria o, nei casi d’urgenza, sia per iniziativa del Presidente che per domanda scritta

e motivata di almeno due consiglieri.

Il Consiglio potrà insediarsi ed operare in presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio sono valide anche se tenute in teleconferenza o videoconferenza.

Il venir meno della maggioranza dei componenti del consiglio, per dimissioni volontarie,

decadenza o qualsivoglia altro motivo, comporta la decadenza dell’intero consiglio

Il Consiglio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice

dei membri presenti, per alzata di mano. Per l’approvazione delle delibere di cui all’art. 7.2 a) che segue sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 4/5 dei membri

presenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete, per tutta la durata del loro

mandato, un compenso omnicomprensivo lordo annuo nei limiti e con le modalità previste

dalla normativa vigente.

 

7.2 Competenze. Al Consiglio di Amministrazione competono funzioni di indirizzo

politico a contenuto non gestionale. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto definisce

gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Il Consiglio inoltre:

  1. a) approva le modifiche al presente Statuto;
  2. b) approva il regolamento generale dell’Istituto ed eventuali altri regolamenti a carattere

generale (organico, amministrativo-contabile, di disciplina degli utenti);

  1. c) approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
  2. d) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione dell’anno precedente;
  3. e) approva la dotazione organica dell’Istituto;
  4. f) nomina e revoca i dirigenti dell’Istituto;
  5. g) adotta il programma triennale delle attività dell’Istituto;
  6. h) delibera in ordine a convenzioni e accordi;

i)delibera in merito ai contratti di consulenza e/o di collaborazione;

I)delibera sugli affari relativi all’amministrazione del patrimonio;

  1. m) delibera sulle azioni legali e di resistenza in giudizio.

 

 

  1. n) delibera su tutti gli atti che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto nonché su tutti

gli atti che il Presidente dovesse ritenere opportuno sottoporre alla approvazione del Consiglio.

Per il migliore andamento dei servizi, il Consiglio d’Amministrazione può affidare, su

proposta del Presidente, particolari incarichi a singoli consiglieri.

 

7.3 1 membri del Consiglio. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione vanno

applicate le vigenti norme in tema di ineleggibilità e di incompatibilità contemplate dalle

leggi che regolano la materia.

 

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle adunanze per tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è

pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere immediatamente comunicata,

ai fini della sostituzione, all’Assessorato competente nonché all’Ente e/o soggetto

designante.

 

Art. 8 Presidente

Il Presidente viene eletto con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del

Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità dell’andamento generale

dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in caso

di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente:

  1. a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare

nelle rispettive adunanze;

  1. b) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando si rende necessario;
  2. c) rappresenta l’Ente in giudizio;
  3. d) adotta, nei casi d’urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli

alla ratifica dello stesso;

  1. e) adotta tutti gli altri provvedimenti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente.

I mandati di pagamento e gli ordinativi di introito, il bilancio di previsione e il conto

consuntivo devono essere muniti della firma del Presidente e del Dirigente Amministrativo.

 

Art. 9 Collegio dei revisori

Il controllo amministrativo — contabile dell’Istituto viene esercitato dal Collegio dei

Revisori, nominato con decreto dell’Assessore Regionale all’Istruzione e alla formazione

professionale., composto da tre membri, di cui uno designato dall’Assessore regionale

all’Istruzione e alla formazione professionale e due dall’Assessore regionale all’Economia.

Le decisioni del collegio vengono adottate a maggioranza.

Il Collegio, così costituito, nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei revisori ha il compito di:

  1. a) controllare la gestione contabile dell’Ente
  2. b) accertare la regolare tenuta della contabilità
  3. c) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo

apposite relazioni

  1. d) accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa O

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una

sola volta.

Ai componenti del Collegio dei revisori compete, per tutta la durata del loro mandato, un

compenso omnicomprensivo lordo annuo nei limiti e con le modalità previste dalla

normativa vigente, che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione medesimo in

conformità alla vigente normativa regionale e alle disposizioni dell’Assessorato Regionale

all’Istruzione.

 

Art.10 Personale

AI personale dipendente dell’Istituto si applica il Contratto Collettivo Nazionale del

comparto degli Enti Locali.

 

Le mansioni, la disciplina giuridica e l’organizzazione del personale sono previsti dal

regolamento degli uffici e dei servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione

dell’Istituto.

Art. 11 Servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria sarà affidato ad un Istituto di Credito di comprovata solidità ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge.

 

Art.12 Regolamento interno

Un regolamento interno dell’Istituto detterà le norme per l’attuazione del presente Statuto.

Sono altresì disciplinate dal regolamento interno le condizioni di ammissione, la

permanenza degli alunni e la gestione delle attività e dei servizi dell’Istituto.

La pianta organica, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono stabiliti nel

regolamento organico.

 

Art.13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme di legge

relative agli enti pubblici regionali ed alle disposizioni del codice civile.

Allegati (2)

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